Abrogazione articolo 9 del decreto Amato,revisione costituzionale del Daspo,abrogazione dei divieti in tema di tifo

Abrogazione articolo 9 del decreto Amato,revisione costituzionale del Daspo,abrogazione dei divieti in tema di tifo
La legislazione in tema di tutela dellāordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive prevede quale strumento principale la possibilitĆ per il Questore competente di applicare il cosiddetto daspo- divieto dāaccesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive- corredato, eventualmente dallāobbligo di presentazione presso gli uffici di polizia durante le gare.
Tale provvedimento si rivela senza eguali nel panorama dellāordinamento italiano: pur essendo infatti equiparato a una misura di prevenzione applicabile prima dellāintervento di una condanna, si distingue da tutte le altre misure restrittive della libertĆ personale previste dal nostro ordinamento poichĆ© viene emessa dal Questore senza alcun vaglio giurisdizionale preventivo.
Il risultato di tale normativa ĆØ quello dellāapplicazione di centinaia di divieti che vengono interamente scontati dai destinatari che, anche se assolti a seguito di un giudizio celebrato magari dopo anni, hanno subito un lungo periodo di tempo sottoposti a una misura che ne limita sensibilmente la libertĆ personale e di circolazione prima dellāintervento di un giudice che verifichi lāesistenza dei presupposti della misura. Proprio perchĆ© applicabile prima di una condanna definitiva, ĆØ ancora più importante che un giudice ne valuti la legittimitĆ .
Il decreto amato ha introdotto una nuova forma di daspo, denominato in gergo daspo preventivo, che consente al Questore di adottare il divieto addirittura anche al di fuori di un procedimento penale e dunque in assenza non solo di una condanna- sia essa irrevocabile o non definitiva- ma anche in totale assenza di una denuncia. La lesione dei diritti costituzionali ĆØ ancora più grave poichĆ© viene consentita lāemissione di una misura preventiva senza alcuna denuncia, oltre che senza lāintervento preventivo di un giudice, cosƬ che la decisione ĆØ riconducibile ad una discrezionalitĆ totale assoluta ed insindacabile degli organi di polizia.
Determinazione dellāOsservatorio sulle manifestazioni sportive n. 8 del 14 marzo 2007: tale provvedimento dellāorgano istituito per svolgere un controllo preventivo in tema di sicurezza della manifestazioni sportive introdotto, fra gli altri, il divieto di introdurre allāinterno degli stadi tamburi, megafoni, e ha reso assai più complessa la procedura per introdurre striscioni bandiere ed ogni altro strumento di folclore. Tale disposizione non fa altro che incidere in maniera negativa sullo spettacolo e sul folclore messo in atto dalle tifoserie senza contribuire in alcun modo alla tutela del pubblico. Eāevidente come un tamburo, una bandiera e i canti intonati da un megafono non possano che giovare allo spettacolo e rendere più piacevole e più partecipata una competizione sportiva, rinfrancare e spronare i protagonisti sul campo e come, dāaltro canto, non possano produrre alcun pericolo. Tale scelta non fa altro che costringere tutti coloro che partecipano o assistono agli eventi sportivi a rinunciare a una delle parti principali dello spettacolo e dimostrano parallelamente la triste sconfitta delle nostre istituzioni, che decidono di rinunciare ad esigere il rispetto della Legge preferendo vietare tutto ciò che
potrebbe essere potenzialmente fonte di un non meglio definito pericolo per la sicurezza pubblica.
Lāart. 9 del decreto amato 2007 ha introdotto il divieto di vendere o distribuire titoli di accesso alle competizioni sportive a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di daspo ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Tale norma ĆØ palesemente incostituzionale nella parte in cui consente in sostanza lāestensione per un tempo illimitato di un provvedimento, quale il divieto di accesso agli stadi, che invece ha, per legge, una durata circoscritta nel tempo, nel minimo e nel massimo. Il divieto di accesso agli stadi costituisce una misura restrittiva della libertĆ dellāindividuo e pertanto non può avere durata perpetua, poichĆ© nel nostro ordinamento nessuna misura restrittiva e nessuna pena, finanche lo stesso ergastolo nella parte in cui ĆØ prevista la possibilitĆ della liberazione condizionale e della grazia, possa avere durata perpetua.
A:
Angelino Alfano, Ministero degli Interni
Angelino Alfano, Ministero degli Interni
Abrogazione articolo 9 del decreto Amato,
revisione costituzionale del Daspo,
abrogazione dei divieti in tema di tifo
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