GIUDICE SPORTIVO: LE DECISIONI
AMMENDE:
€ 3.000,00 RIMINI 1912 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso posizionati all'esterno dell'impianto sportivo lanciavano nel recinto di gioco ed anche sul terreno un cono di segnalazione stradale e nove palline da tennis, una delle quali cadeva nelle adiacenze di un assistente arbitrale, senza conseguenze, costringendo l'arbitro ad una breve sospensione della gara per la diffusione dell'avviso antiviolenza; gli stessi facevano esplodere, nel recinto di gioco, un petardo di notevole potenza.
€ 2.000,00 TERAMO CALCIO S.R.L. per indebita presenza sulla panchina della propria squadra di persona non identificata, che vi permaneva nonostante i ripetuti inviti da parte di un addetto federale a spostarsi in tribuna.
€ 1.500,00 CASALE CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica; analogamente rivolgevano all'arbitro durante la gara reiterate frasi offensive.
€ 750,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore cinque fumogeni; per aver omesso di applicare sulla divisa di gioco il logo della Lega Pro come da normativa vigente.
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
PANI CLAUDIO (CASALE CALCIO S.R.L.) per aver giocato il pallone con le mani privando l'avversario della segnatura di una rete; lasciato il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
RUSSO MASSIMO (CASALE CALCIO S.R.L.)
SILVESTRI TOMMASO (CASALE CALCIO S.R.L.)
€ 3.000,00 RIMINI 1912 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso posizionati all'esterno dell'impianto sportivo lanciavano nel recinto di gioco ed anche sul terreno un cono di segnalazione stradale e nove palline da tennis, una delle quali cadeva nelle adiacenze di un assistente arbitrale, senza conseguenze, costringendo l'arbitro ad una breve sospensione della gara per la diffusione dell'avviso antiviolenza; gli stessi facevano esplodere, nel recinto di gioco, un petardo di notevole potenza.
€ 2.000,00 TERAMO CALCIO S.R.L. per indebita presenza sulla panchina della propria squadra di persona non identificata, che vi permaneva nonostante i ripetuti inviti da parte di un addetto federale a spostarsi in tribuna.
€ 1.500,00 CASALE CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica; analogamente rivolgevano all'arbitro durante la gara reiterate frasi offensive.
€ 750,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore cinque fumogeni; per aver omesso di applicare sulla divisa di gioco il logo della Lega Pro come da normativa vigente.
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
PANI CLAUDIO (CASALE CALCIO S.R.L.) per aver giocato il pallone con le mani privando l'avversario della segnatura di una rete; lasciato il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
RUSSO MASSIMO (CASALE CALCIO S.R.L.)
SILVESTRI TOMMASO (CASALE CALCIO S.R.L.)
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