Ulteriori precisazioni sulla 'Tessera del Tifoso'

Ulteriori precisazioni sulla 'Tessera del Tifoso', dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato

03.01.12

Ulteriori precisazioni sulla 'Tessera del Tifoso', dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato

Il presidente della Lega Pro – Lega Italiana Calcio Professionistico Mario Macalli ha diffuso questa nota di chiarimento sulla “piena legittimitĆ  e validitĆ  del progetto ‘Tessera del Tifoso’ in relazione all’ordinanza del Consiglio di Stato 5364/2011 (R.G. 9005/2011)” che pubblichiamo integralmente:

“Con la presente, in riferimento alle notizie di stampa circolate in merito al contenuto e alle conseguenze giuridiche, immediate e di prospettiva, derivanti dall’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2011, recante il n. 5364/2011 (R.G. 9005/2011), si rende noto che tale pronuncia – limitata peraltro all’enunciazione di un mero principio di diritto, cui il Tar Lazio dovrĆ  confrontarsi per la delibazione definitiva del merito della vertenza tuttora pendente – non determina in nessun modo, neppure indirettamente, l’illegittimitĆ  del progetto ‘Tessera del Tifoso’, che deve pertanto continuare ad essere pienamente attuato nelle modalitĆ  stabilite, come ufficialmente chiarito anche dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza con nota prot. 555/OP/3589/2011/CNIMS”.

“Il provvedimento del Consiglio di Stato ha affrontato, infatti, solo la questione dell’inscindibilitĆ , in linea di principio, delle due funzioni della tessera, ovvero quella sportiva e di pagamento”.

“Ferme restando le future determinazioni che assumerĆ  nella fase di merito del giudizio il Tar del Lazio, il quale dovrĆ  stabilire se i soggetti emittenti debbano consentire al tifoso richiedente di avere la tessera senza le modalitĆ  bancarie, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimitĆ  dello strumento ‘Tessera del Tifoso’ quale efficace mezzo di prevenzione generale per la sicurezza negli stadi”.

“Con specifico riguardo al progetto ‘Tessera del Tifoso Lega Pro’, si evidenzia, poi, che lo stesso ĆØ giĆ  allo stato perfettamente conforme alle statuizioni del Consiglio di Stato, in quanto esso prevede che l’attivazione delle funzionalitĆ  di pagamento mediante carta di credito prepagata sia meramente facoltativa, con la conseguenza che il tifoso richiedente puĆ² liberamente decidere se procedere o meno all’attivazione della modalitĆ  bancaria, senza la quale, come noto, la funzionalitĆ  di accesso agli stadi ĆØ comunque pienamente operativa”.

“Si invitano le societĆ  sportive associate a conformarsi alle considerazioni che precedono, dando alle stesse la massima evidenza nelle opportune forme e modalitĆ ”.

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